LA RIVISTA
La rivista telematica internazionale Sinestesie (www.rivistasinestesie.it - ISSN 1593-4276) è una rassegna internazionale di studi fondata nel Novembre 2000 per divulgare nel mondo gli Studi sulle Letterature e le Arti Europee: dalla Musica a quelle Figurative.
Essa si compone di varie rubriche:
Letteratura;
Musica;
Teatro;
Arti figurative;
Libri;
Multimedia;
Forum;
Eventi Speciali.
Si pubblicano mensilmente articoli e/o recensioni, si segnalano inoltre novità bibliografiche con schede editoriali, si descrivono prodotti multimediali, si organizzano dibattiti, si comunicano notizie di eventi corredati di reportages fotografici, si promuovono attività e beni culturali. Per altre utili informazioni il lettore può anche avvalersi delle sezioni riguardanti le "News" e le "Acquisizioni" nonché delle "Collaborazioni" e dei "Links", ovvero di collegamenti ai più importanti siti internet di associazioni, biblioteche, enti, fondazioni, istituti di cultura, teatri, università, riviste di italianistica.
REGOLAMENTO
Gli articoli e/o le recensioni unitamente agli scritti di poesia giudicati migliori dovranno essere inviati in formato doc all'indirizzo di posta elettronica della direzione della rivista: info@rivistasinestesie.it (oppure su floppy-disk accompagnato dal supporto cartaceo all'indirizzo della direzione scientifica della rivista: Casella postale 123 c/o ufficio postale di Avellino centro - 83100 Avellino - Italy).
Si potranno infine inviare anche le schede editoriali di libri e descrittive di prodotti multimediali, le novità e segnalazioni discografiche e le notizie di eventi culturali.
L'EDITORIA ON LINE
Aspetti giuridici sulla registrazione delle riviste on-line.
Per comprendere il concetto di rivista on-line è necessario, soprattutto, affermare il concetto di stampa esposto dall'art. 1 della Legge n.47 del 1948 (editoria e giornali): sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
Alla luce di tale enunciato si comprende come l'elemento stampa, riprodotto meccanicamente su supporto cartaceo, sia la linea di confine tra prodotto editoriale al quale si applicano le norme della legge sulla stampa e lo stesso tipo di prodotto al quale tali norme non vengono applicate.
Difficilmente taluno potrebbe porre in essere delle argomentazioni tali da far considerare che una rivista diffusa on-line sia cosa diversa dal quotidiano pubblicato su carta. Il dettaglio della mancanza del requisito della natura cartacea crea alcune differenze tra editoria on-line e quella ordinaria. Dal citato art. 1 della L.47/48 si deve ritenere che la pubblicazione di materiale on-line non cade nella previsione della stessa legge: l'esistenza o meno del supporto cartaceo costituisce l'elemento base per stabilire se ci si trova di fronte al prodotto editoriale al quale si applicano le norme della legge sulla stampa; infatti, è difficile ritenere la natura tipografica dei siti Internet e quindi estendere la normativa sulla stampa ai giornali on-line, se non in forza di una interpretazione analogica delle norme.
Per completezza, bisogna affermare che si sono registrati casi nei quali si è ammessa la possibilità di registrare delle riviste telematiche ai sensi dell'art.5 L.n.47 del 1948 (cfr. ordinanza 6/11/1997 Trib. Roma), possibilità ammessa in base alla considerazione che la rivista on-line sarebbe stata pubblicata anche su carta.
La ripetuta legge 47/48, all'art. 5 prevede che la pubblicazione di una rivista sia preceduta dalla registrazione presso la Cancelleria del Tribunale competente; afferma di conseguenza, all'art.16 le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi di registrazione e all'art.17 sanzioni per l'inadempimento dell'obbligo di inserire alcuni elementi (luogo e data di pubblicazione, direttore responsabile, proprietario, ecc.) nella pubblicazione medesima. Tali sanzioni, però, non possono essere applicate nel caso di pubblicazioni on-line per il divieto di interpretazione analogica delle norme penali (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), criterio valido anche in materia di illecito amministrativo ai sensi dell'art.1 della Legge 689/81. Pertanto la mancata registrazione di riviste on-line non è sanzionabile, considerando che la stessa è solo una mera facoltà (eventualmente valutabile come attribuzione di vantaggi fiscali) per gli editori di queste.
E' da considerare che oggi la normativa in materia sta per cambiare, alla luce anche del disegno di legge n. 6946/2000 (riforma del settore dell'editoria), per cui ci riserviamo aggiornamenti nelle prossime pubblicazioni.
Riferimenti al diritto d'autore delle opere editoriali telematiche.
Il diritto d'autore è disciplinato dagli artt. 2575 c.c. e seg., nonché dalla legge 633/41 (legge sul diritto d'autore), il quadro di tale disciplina è completato dalle norme comunitarie e in particolar modo dalla Convezione di Berna. L'art. 2575 c.c. recita: formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Le opere sono quindi protette se ed in quanto abbiano carattere creativo, siano cioè nuove ed originali.
I contenuti presenti sulla rete sono potenzialmente tutelati dalle norme sul diritto d'autore, di conseguenza anche i contenuti testuali del sito sono protetti dalle stesse norme purchè abbiano i caratteri di originalità e novità. Ci sono casi in cui è legittimo utilizzare liberamente i testi di un sito: l'art.65 L. 633/41 indica in modo specifico che gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, data e numero di rivista o giornale e il nome dell'autore (se c'è firma). Questa norma va tenuta in considerazione in quanto impone l'obbligo attivo a chiunque pubblica contenuti testuali, cioè l'indicazione della frase "riproduzione riservata" nel testo on-line al fine di evitare che il proprio testo sia diffuso in altri siti Internet in maniera legittima. Questo non significa però che, anche se gli articoli on-line non contengono espressa riserva di riproduzione, sia legittima ogni forma di riproduzione degli stessi articoli. Infatti, esiste un limite a tali situazioni, rinvenibile nel principio di correttezza professionale che si applica in maniera specifica al settore dell'editoria. L'art.101 della legge 633/41 stabilisce che, anche se è legittimo riportare notizie ed informazioni diffuse da altri citandone la fonte, costituisce pratica contraria agli usi onesti in materia giornalistica e quindi illegittima la riproduzione sistematica posta in essere con fine di lucro.
(a cura del Dott. Salvatore Colletti)
|